LA NUOVA DISCIPLINA DEL 2016 IN MATERIA DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
La Legge di Stabilità 2016 prevede il riconoscimento dell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali per un massimo di ventiquattro mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato nell’anno in corso. Si tratta di un vantaggio contributivo non cumulabile con altri esoneri, o riduzioni delle aliquote di finanziamento, previsti dalla normativa vigente.
Non spetta per le assunzioni di lavoratori: che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; per i quali il beneficio in questione, ovvero quello di cui all’articolo 1, comma 118, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; in riferimento ai quali i datori di lavoro – considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto – abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l’1 gennaio 2016.
L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ivi comprese le trasformazioni dei contratti a termine, se effettuate nel 2016. Per i contratti a tempo indeterminato part-time, la misura massima di esonero va adeguata in diminuzione, sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi.
Restano esclusi i contratti di: apprendistato; lavoro domestico; lavoro intermittente o a chiamata, a tempo indeterminato anche nel caso in cui prevedano la corresponsione dell’indennità di disponibilità, in quanto costituiscono una forma contrattuale concepita per far fronte ad attività lavorative di natura discontinua.
Un’apposita disciplina è stata stabilita per il settore agricolo, per il quale lo sgravio sarà riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in ipotesi di insufficienza delle risorse, è previsto, altresì, che l’Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione, anche attraverso il proprio sito Internet.
I datori di lavoro che subentreranno nella fornitura di servizi in appalto e che assumeranno, anche se in attuazione di un obbligo preesistente, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dell’esonero contributivo, manterranno il diritto alla fruizione dell’esonero stesso, nei limiti della durata e della misura che residuerà.
Fonte: ANSA