Ciò avviene se l’assunzione del giovane comporta un incremento occupazionale netto, ma la deroga è concessa sulla base di fasce d’età
Con la circolare n 32 di ieri, 16 febbraio 2016, l’INPS ha illustrato alcuni aspetti della disciplina dell’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cd. ‘Programma Garanzia Giovani”, focalizzandosi in particolar modo sulla possibilità di fruire del bonus oltre il limIte degli aiuti de minimis qualora l’assunzione in questione determini un incremento occupazionale netto. Si ricorda, in sintesi, che il ‘bonus occupazione° in argomento, fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti, riguarda i datori di lavoro privati che risultino in possesso di determinati requisiti e che assumano giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, cosiddetti NEET (intendendosi per tali coloro che non studiano, non lavorano, né sono coinvolti in un percorso di formazione), i quali, a seguito di un determinato iter, siano stati inseriti nel suddetto programma, con attribuzione di una classe di profilazione, indicante il grado di difficoltà nella ricerca di lavoro.
Nella circolare in esame, l’Istituto previdenziale si concentra innanzitutto sul regime “de minimis”, con cui il Regolamento Ue 1407/2013 ha inteso limitare l’importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un’unica impresa. In seguito alle rettifiche operate in materia dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 385/2015, tali limiti possono essere superati laddove l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, intendendosi per tale, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Ue 651/2014, l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento. In più, l’art. 2 del citato Regolamento Ue stabilisce che i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno (ULA).
Sempre con riferimento alla fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime de l’Istituto previdenziale evidenzia come in realtà il citato Regolamento Ue 651/2014 consenta tale deroga sulla base di fasce di età Per i giovani aventi un’età compresa tra 116 e i 24 anni è sufficiente il solo incremento occupazionale netto, mentre per coloro che hanno un’età compresa tra i 25 e i 29 anni è ulteriormente necessario che sussista almeno una delle seguenti condizioni il giovane non deve avere un impiego regolarmente retnbuito da almeno 6 mesi; non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale oppure, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% l’analoga disparità media rilevata in tutti i settori economici dello Stato.
Continuando nella sua analisi, l’INPS precisa che l’incentivo può essere comunque fruito laddove, con l’assunzione del Giovane, l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei 12 mesi antecedenti causata da: dimissioni volontane; mvaiiclita, pensionamento per raggiunti limiti d’età; nduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa. Invece, il requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Sotto il profilo strettamente operativo, nella circ. ri 32/2016 si ncorda che Part. 31, comma 1, lett. f) del DLgs. 150/2015 ha stabilito che il calcolo della forza lavoro mediamente occupata va effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.
Pertanto, il bonus è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si è chiesto il beneficio, viene mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato, ossia non sono intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, oppure riconducibili ad una delle cause in precedenza descritte (dimissioni volontarie, invalidità, licenziamento per giusta causa, ecc.). In caso contrario, dovrà essere effettuato un ricalcolo del numero medio di ULA presunte per i 12 mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei 12 mesi precedenti l’assunzione.