Nuove prospettive proposte dalla Legge di Stabilità 2016

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La Legge di Stabilità riduce, da € 8.060 a € 3.250 annui, lo sgravio contributivo alle imprese che intendono assumere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 con il contratto a tutele crescenti introdotto con il Jobs Act, La durata sarà di 24 mesi, anziché 36 mesi, come originariamente previsto dall’art. 1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2015. Il Governo ha altresì introdotto, in via sperimentale (triennio “2016-2018”), una nuova misura di “flessibilità in uscita”, consentendo lavoratori che maturano il requisito anagrafico per la vecchiaia a fine 2018 di ridurre, in accordo con l’Azienda, l’orario di lavoro, in una misura che va dal 40% al 60%, fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Per incentivare le richieste di part time si è previsto, in favore dei lavoratori interessati, unbonus esentasse in busta paga, pari al 33% della retribuzione non erogata in virtù del ridotto orario di lavoro e la copertura con contributi figurativi, a carico della finanza pubblica, della quota di orario di lavoro non lavorata (comma 284). Tra le novità vi è anche la proroga al 2016 delle nuova disciplina del congedo di paternità (portando da uno a due giorni quello obbligatorio: comma 205), nonché della DIS-COLL (il meccanismo di disoccupazione per i collaboratori), il nuovo ammortizzatore sociale –  la cui disciplina è racchiusa nell’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 –  introdotto a far data dal 1° maggio 2015 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, previsto per i lavoratori con contratto di co.co.co. e co.co.pro. ancora in essere fino alla loro naturale scadenza (essendo queste figure contrattuali state abolite dal 25 giugno 2015), iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA (comma 310). Viene disposto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (commi 304 e 307), e confermato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, il congelamento al 27,72% dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’INPS (commi 203 e 204).

FONTE: Blastingnews